Scarichi domestici e assimilati di competenza comunale - RETE CIVICA DEL COMUNE DI BOVOLONE

Territorio e Ambiente | Scarichi domestici e assimilati di competenza comunale - RETE CIVICA DEL COMUNE DI BOVOLONE

 

 

Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati: l'art. 124 del Codice Ambientale (D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) disciplina la materia e sancisce questo fondamentale principio, posto a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Di norma, laddove è presente la pubblica fognatura, per le civili abitazioni viene rilasciato il nulla osta da parte del gestore della rete fognaria, Acque Veronesi Scarl. Per gli scarichi derivanti da processi industriali in fognatura, invece, a rilasciare l'autorizzazione è la Provincia di Verona, all'interno dell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale, introdotta dal D.P.R. n. 59/2013).

Nelle zone non servite da pubblica fognatura, di solito in zone periferiche al centro cittadino, lo scarico avviene in corpo idrico superficiale o su suolo. In questi casi, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è:

  • della Provincia di Verona, per acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio;
  • del Comune di Bovolone, per acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.

Per disciplinare la presentazione delle istanze, le istruttorie autorizzative, per fornire informazioni sulla gestione e sul trattamento delle acque reflue per edifici singoli o piccole istallazioni, è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2023 il "Regolamento sulla disciplina degli scarichi domestici ed assimilati fino a 50 A.E. in corpo idrico superficiale e su suolo".

Ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento, tutti gli scarichi di acque reflue, di competenza comunale, non obbligati all’allacciamento alla pubblica fognatura, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura dell’ATO Veronese.

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 02.03.2023

Regolamento sulla disciplina degli scarichi domestici ed assimilati fino a 50 A.E. in corpo idrico superficiale e su suolo

 

Lo scarico al suolo è, di norma, vietato: viene concessa una deroga per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati, non ricadenti negli agglomerati individuati dalla Regione Veneto. Per verificare il beneficio della deroga, si consiglia di consultare l'elaborato grafico in vigore.

Estratto - Allegato D1 alla D.G.R.V. n. 1955-2015

 

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