Manutenzione del verde privato lungo la linea FS
Il D.P.R. n. 753 del 11.07.1980 definisce le norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e definisce distanze e divieti su alberi, arbusti e boschi posti lungo le linee ferroviarie.
Con ordinanza sindacale n. 67 del 18.08.2011, vigente, si impone ai proprietari di terreni limitrofi alla linea ferroviaria Verona-Legnago di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta di alberi e per incendio, che potrebbero ostacolare o compromettere la circolazione ferroviaria, oltre che l’incolumità pubblica.
Nella stagione dell'anno in cui le piante crescono maggiormente, si ricorda ai cittadini confinanti con la ferrovia, di verificare su alberi e siepi eventuali parti morte o ammalorate, eliminandole, o di contenere le chiome.
Si fa presente, inoltre, che ai sensi del D.P.R. 753/2011, artt. 52 e 55, è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni:
- entro 6 metri dalla più vicina rotaia
- entro 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati ferroviari
Gli alberi che raggiungono altezze superiori a 4 metri, devono essere piantati dalla rotaia a distanza pari all'altezza massima raggiungibile, aumentata di 2 metri (es. un carpino bianco a maturità di 15 m, deve essere distanziato dalla rotaia almeno 17 m). Si suggerisce, quindi, nella programmazione di nuove piantumazioni di tenere in debita considerazione questi aspetti.
I boschi fiancheggianti la linea ferroviaria, non possono trovarsi a meno di 50 metri dalla rotaia.
Si allega copia dell'ordinanza sindacale n. 67/2011.